Il Decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014, definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Il citato decreto stabilisce l’obbligo di aggiornamento, con cadenza triennale, per il formatore-docente.

Il triennio decorre:

  • dalla data di applicazione (18 marzo 2014, quindi scadenza entro il 18 marzo 2017) per docenti in possesso della qualifica in tale data;
  • dalla data di effettivo conseguimento della qualifica per tutti gli altri.

L’obbligo di aggiornamento si articola in 2 diverse modalità da applicare alternativamente attraverso:

  • la frequenza ,per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti previsti dall’art. 32, comma 4, del d.lgs 81/08 e s.m.i. .Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • l’effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.


Con la premessa di poter fare informazione gradita, lo Studio G.T.A. rimane a vostra disposizione nel caso in cui sia necessario adempiere a tale obbligo per voi o qualcuno di vostra conoscenza, con la possibilità di seguire totalmente il corso di aggiornamento On-Line su piattaforma accreditata, valido ai termini di Legge.

Sicuri di un positivo riscontro, vi porgo

Distinti Saluti